contratti di locazione
I contratti di locazione di immobili devono essere obbligatoriamente registrati. La registrazione puo' essere effettuata dal LOCATORE (proprietario) o dal CONDUTTORE (inquilino). L'unico caso in cui non sussiste l'obbligo di registrazione e' relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno. La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
Tipologie di contratto:
- contratto di locazione libero: 4+4 (articolo 3 L. n. 431/98)
- contratto di locazione a canone concordato: 3+2 (articolo 4 L. n. 431/98)
- contratto di locazione "con natura transitoria": 1-18 mesi (articolo 5 L. n. 431/98)
- contratto di locazione "con natura transitoria": 6 mesi-3anni (articolo 5 L. n. 431/98)
LE IMPOSTE da VERSARE
- IMPOSTA di REGISTRO 2% sul canone annuo
- IMPOSTA di BOLLO Euro 16
- Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto (imposta di registro e di bollo).
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni "ad elevata tensione abitativa", e' prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta va assunto per il 70%.
Il versamento per la prima annualita' non puo' essere inferiore a 67 euro. A partire dalla seconda annualita' l'imposta puo' anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Per i contratti che durano piu' anni si puo' scegliere di:
- pagare, al momento della registrazione, l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo);
- versare l'imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualita', tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualita'.
- Per le risoluzioni e le cessioni, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.
LA CEDOLARE SECCA
- Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c'e' la possibilita' di optare per un regime facoltativo: la cedolare secca, che prevede il versamento di un'imposta del 21% (per i contratti a canone libero) o del 10%* (contratti a canone concordato) sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali nonche' delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione. Inoltre, non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facolta' di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se e' previsto nel contratto, inclusa la variazione Istat.
*Dal 2014 l'aliquota ridotta e' pari al 10% (Dl 102/2013),prevista per i contratti di locazione relativi ad abitazioni ubicate: nei comuni con carenze di disponibilita' abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonche' gli altri comuni capoluogo di provincia ; nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Il contratto di locazione con opzione "cedolare secca" puo' essere registrato:
- E' possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi. Quando l'opzione non viene esercitata all'inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono piu' rimborsabili.
Soggetti che possono scegliere la cedolare
- Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprieta' o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni.
Immobili che possono essere assoggettati alla cedolare
Durata dell'opzione
Versamento delle imposte
- 1840: I acconto
- 1841: II acconto
- 1842: saldo
Risoluzione
- In caso di risoluzione del contratto non occorre versare l'imposta di registro in misura fissa (67 euro).
Cessione
Per la cessione del contratto di locazione occorre versare l'imposta di registro in misura fissa (67 euro).
Il reddito assoggettato a cedolare:
-
e' escluso dal reddito complessivo;
-
sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
-
il reddito assoggettato a cedolare deve essere comunque conteggiato per verificare il riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (ad esempio determinazione dell'ISEE;
determinazione del reddito per essere considerato fiscalmente a carico).
Nelle sezioni dedicate trovere tutte le informazioni riguardo le ultime normative e i documenti necessari per la fruizione dei servizi più comuni.