isee
Il calcolo dell'ISEE è un'operzione fondamentale ed è bene affidarla ad un professionista, per non incorrere in future problematiche.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e' la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La DSU serve per accedere alle prestazioni sociali agevolate: asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie ed altro ancora. Il nuovo ISEE accoglie informazioni sul nucleo familiare nel "Modello Base" (MB), e su tutti i suoi componenti nei "Fogli Componente" (FC). Nella maggior parte dei casi e' sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1). In alcune situazioni particolari il modello MINI non e' sufficiente, pertanto si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive.
- non puo' essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti: richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- presenza nel nucleo di persone con disabilita' e/o non autosufficienti;
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, ne' conviventi;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
Il modello MINI:
In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa. La DSU e' valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.
Modelli da utilizzare in funzione della prestazione da richiedere:
Lo studente universitario e' autonomo quando si trova in entrambe le seguenti condizioni:.
ISEE Ordinario o Standard
-
e' valevole per la generalita' delle prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilita' a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).
ISEE Universita'
- serve per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.
ISEE Sociosanitario
- serve per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilita' e/o non autosufficienti, e' possibile scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario (solo beneficiario, coniuge e figli). Nel caso di persona con disabilita' maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto e' composto dalla sola persona con disabilita'.
ISEE Sociosanitario
- Residenze Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalita' alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facolta' di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi
- Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario. Se il genitore non convivente a sua volta non e' coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'ISEE si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che e' aggregato al nucleo del figlio beneficiario (salvo i casi di esclusione). Ma anche quando l'altro genitore e' coniugato o ha figli con persona diversa puo' essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c'e' un provvedimento dell'autorita' giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio).
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